Statuto

 

Art. 1) E’ costituita l’Associazione Culturale NUME.

Art. 2) L’Associazione ha sede legale in Firenze, via de’ Barucci, 12.

Art. 3) L’Associazione è apolitica e non potrà ospitare nei propri locali enti o associazioni a carattere politico anche per lo svolgimento occasionale di manifestazioni. L’Associazione esplica attività varie, perseguendo scopi di ricerca, innovazione, documentazione culturale, organizzazione e gestione di eventi, seminari, corsi di studio, esposizioni, attività editoriali e quant’altro connesso e relativo, nei modi ritenuti più opportuni in ambito storico, storico-artistico, archeologico, letterario e discipline del pensiero con particolare riferimento al periodo medievale europeo.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà porre in essere le seguenti attività:

– ricerca scientifica;

– documentazione;

– organizzazione e gestione di eventi a carattere scientifico (incontri, conferenze, congressi nazionali e internazionali, esposizioni, concorsi e quant’altro connesso e relativo);

– divulgazione scientifica e didattica;

– alta formazione professionale;

– consulenza scientifica;

– creazione, produzione, stampa, distribuzione e commercializzazione, anche su piattaforme digitali, di volumi e periodici;

– sviluppo di progetti digitali;

– implementazione di repository digitali e/o fisici;

– creazione e gestione di siti web dedicati;

– attivazione di collaborazioni con enti pubblici e privati, nonchè persone fisiche e con qualsiasi altro soggetto che si ponga scopi di natura uguale o simile;

– reperimento di finaziamenti alla ricerca e servizio di supporto logistico-gestionale in ogni modo convenuto con qualsiasi soggetto che si ponga scopi di natura uguale o simile;

– ogni altra attività ritenuta coerente con gli scopi dell’Associazione.

Oltre alle predette attività, l’Associazione potrà porre in essere ogni iniziativa utile per il raggiungimento dei propri scopi sociali, anche per avvicinare il maggior numero di persone all’Associazione.

  • SOCI

Art. 4) Gli iscritti all’Associazione Culturale NUME si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Soci Benemeriti: coloro che hanno elargito beni all’Associazione o che hanno svolto intense attività di lavoro a titolo gratuito per l’Associazione.

b) Soci Onorari: coloro che hanno raggiunto successi in ambito culturale, musicale, teatrale, cinematografico e artistico in generale, tale da avere una notorietà nazionale.

c) Soci Sostenitori: coloro che, condividendo pienamente scopi e finalità dell’Associazione, la sostengono versando la relativa quota annua determinata dal Consiglio Direttivo.

d) Soci Ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione versando la relativa quota annua determinata dal Consiglio Direttivo.

e) Soci Fondatori: I Soci che hanno contribuito alla Stesura del presente Statuto ed alla nascita dell’Associazione.

Tutti i Soci, con la sola eccezione dei Soci ordinari, hanno diritto di voto in Assemblea.

Presso la Sede dell’Associazione o nei locali in cui è conservata la documentazione contabile dovrà essere aggiornata anno per anno la lista di tutti i soci, distinti per categoria di appartenenza.

L’attribuzione delle categorie dei soci viene stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 5) Per essere ammesso come socio occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere incensurati e di irreprensibile condotta morale e civile.

b) i minorenni devono essere autorizzati da chi esercita la potestà genitoriale.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere apposita domanda. L’ammissione è valida sin dal momento della presentazione della domanda; se, entro 15 (quindici) giorni, l’istanza non sarà rigettata dal Consiglio Direttivo e convalidata dal Presidente.

Art. 6) Tutti i Soci sostenitori e ordinari sono tenuti a versare la quota sociale entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dell’esercizio precedente, la cui entità, per ciascuna di dette categorie, verrà stabilita dal Consiglio Direttivo in carica e successivamente ratificata dall’Assemblea dei soci.

Art. 7) Le domande di ammissione a Socio sostenitore o Socio ordinario, dovranno essere conservate per almeno sei mesi presso la sede dell’Associazione o presso il soggetto depositario delle scritture contabili. Tutte le domande non necessitano di esposizione.

Art. 8) L’accoglimento delle domande d’ammissione a Socio sostenitore e Socio ordinario è immediata, ma subordinata alla verifica ed all’eventuale diniego di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, il quale, tenute presenti le eventuali osservazioni dei soci, delibera in merito all’eventuale non ammissione delle domande stesse. In caso di mancata accettazione di una domanda, il Consiglio Direttivo comunicherà entro 15 (quindici) giorni all’interessato i motivi della deliberazione negativa. Non saranno esaminate domande d’ammissione presentate nei tre mesi precedenti la data fissata per l’Assemblea chiamata a rinnovare le cariche sociali.

Art. 9) La presentazione della domanda d’ammissione a socio, una volta accolta, obbliga il socio stesso nei confronti dell’Associazione fino alla fine dell’anno sociale, ossia fino al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 10) La modalità di pagamento delle quote sociali è stabilita dal Consiglio Direttivo e la presentazione della domanda dell’ammissione a socio determina la decorrenza del primo pagamento.

Art. 11) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea dell’associati.

Art. 12) Le dimissioni da Socio sostenitore e da Socio ordinario, una volta pagata la quota annuale, dovranno essere inviate con raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo. Il Socio sostenitore e il Socio ordinario dimissionario non potrà richiedere, a nessun titolo, quota parte del patrimonio sociale e le dimissioni non daranno diritto ad alcun rimborso, anche parziale, della quota stessa.

Art. 13) Ogni Socio ha il diritto di frequentare la sede ed i locali sociali e di usufruire, secondo la propria categoria d’appartenenza, delle relative eventuali agevolazioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 14) Il Socio che intende avanzare reclami per qualsiasi titolo, dovrà rivolgersi al Consiglio Direttivo.

Art. 15) Il socio che trascuri di osservare lo Statuto e tutte le altre disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, o che prenda parte a discussioni politiche vietate dall’articolo 2 di questo Statuto, potrà essere sospeso temporaneamente dai diritti di socio. Il socio che si rende responsabile di danni alle attrezzature o al materiale sociale sarà tenuto ad indennizzare l’Associazione nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo; qualora detto risarcimento non avvenga nel termine fissato, l’Assemblea potrà procedere all’espulsione del socio inadempiente.

Art. 16) Si rende indegno di appartenere all’Associazione chi:

a) non tenga una buona condotta morale, sia come cittadino che come socio;

b) tenti di nuocere al decoro, allo sviluppo, al buon andamento e all’interesse dell’Associazione;

c) danneggi moralmente o materialmente un altro socio.

Il socio che venga a trovarsi in uno dei casi come sopra previsti, viene espulso con deliberazione dell’Assemblea, che sarà portata a conoscenza dell’interessato con lettera a firma del Presidente dell’Associazione.

Art. 17) Il socio che non rinnovi la propria adesione per effetto del mancato pagamento della quota annuale, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, perderà la qualifica di socio. Il socio che abbia perso tale qualifica per effetto di quanto sopra, potrà tuttavia essere riammesso, ma dovrà ripresentare domanda.

Art. 18) L’esclusione del socio non comporta rinuncia da parte dell’Associazione ad eventuali risarcimenti o diritti che potranno essere richiesti anche in via legale nei confronti del socio escluso od espulso. Il socio escluso od espulso non potrà richiedere ad alcun titolo quota parte del patrimonio sociale.

Art. 19) Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo, che lo riguardi personalmente, il socio interessato potrà ricorrere entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, ad un Collegio Arbitrale che deciderà in modo inappellabile.

  • ORGANI SOCIALI

Art. 20) Sono organi della Associazione:

a) L’Assemblea dei soci;

b) La Presidenza e il Consiglio Direttivo.

Art. 21) Tutti gli organi dell’Associazione restano in carica per cinque anni.

Art. 22) L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo dovrà compilare il bilancio consuntivo che dovrà essere presentato ai Soci per la definitiva approvazione.

  • ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 23) Potranno prendere parte alle Assemblee i Soci Benemeriti, Onorari, Fondatori e Sostenitori, quest’ultimi solo se in regola con il pagamento della quota sociale annua, maggiorenni e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Art. 24) L’Assemblea deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame dell’eventuale bilancio preventivo; in tal caso, unitamente alla spedizione dell’avviso di convocazione, il Consiglio Direttivo dovrà depositare presso la Segreteria dell’Associazione il bilancio stesso, corredato di tutti i documenti ad esso relativi affinché i soci possano prenderne visione. L’Assemblea può essere convocata altresì su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, sull’approvazione dei regolamenti sociali, sulla nomina degli organi direttivi dell’ Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione.

Art. 25) L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare e potrà essere indicata una data di seconda convocazione.

Art. 26) L’Assemblea delibera sulle seguenti materie: approvazioni e modificazioni dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

Art. 27) Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono validamente prese qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre soci.

Art. 28) L’Assemblea eleggerà preliminarmente un Presidente, un Segretario e due scrutatori se necessari.

  • PRESIDENZA e CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 29) Il Presidente dell’Associazione sarà eletto dall’Assemblea dei Soci in sede di nomina del nuovo Consiglio Direttivo. I candidati alla Presidenza, purché soci, almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’Assemblea chiamata a rinnovare le cariche sociali, dovranno presentare la propria candidatura presso la Sede e/o la Segreteria dell’Associazione, ed insieme al proprio nominativo, indicare gli altri soci ai quali intende, se nominato, affidare i vari incarichi all’interno del Consiglio Direttivo. Ciascuna lista componente il Consiglio Direttivo dovrà avere, pena esclusione, il nulla osta da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione, che dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal termine fissato per il rinnovo delle cariche. Qualora entro il termine suddetto di trenta giorni il Consiglio Direttivo non abbia provveduto per scritto alla pronuncia, la candidatura si intende comunque valida ed in grado di essere portata in Assemblea per la votazione.

Art. 30) Il Consiglio Direttivo sarà composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), la cui esatta determinazione sarà fatta direttamente dal Presidente al momento della presentazione della candidatura ed approvata dall’Assemblea dei soci all’atto della elezione del Presidente. Parimenti, nella lista del candidato alla Presidenza dovrà essere indicato almeno un Vicepresidente, che avrà, tra l’altro, il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché un Segretario. Nel caso di dimissioni di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo dovrà presentare il sostituto o i sostituti all’Assemblea dei Soci che delibererà nel merito con le maggioranze previste.

Art. 31) L’incarico di membro del Consiglio Direttivo viene svolto a titolo gratuito, nel solo interesse dell’Associazione, fermo restando il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio e non è incompatibile con altri eventuali incarichi ricoperti dal socio dell’Associazione e nelle Sezioni che possano prevedere rimborsi o emolumenti. Solo per il Presidente del Consiglio Direttivo potrà essere deliberato un compenso annuo, determinato in base all’operato da quest’ultimo svolto a favore dell’Associazione e sempre nel limite delle disponibilità dell’Associazione medesima.

Art. 32) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sull’eventuale non accettazione della domanda di ammissione dei soci;

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;

c) fissare le date delle Assemblee dei soci da indire una volta l’anno e convocare l’Assemblea;

d) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;

e) Attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’Assemblea dei soci;

f) Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

g) Stipulare contratti di gestione, locazione, compravendita anche rateali di macchine, forniture, appalto, permuta, conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario anche qui non previsto, formare commissioni o gruppi di lavoro. In ogni modo sono demandati al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa, nei casi previsti dallo statuto, la deliberazione dell’ assemblea dei soci.

Art. 33) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia stata fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza necessità di particolari formalità. Le deliberazioni verranno prese con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri e, a parità di voti, prevarrà la decisione cui accede il Presidente o il Vicepresidente che lo sostituisce.

Art. 34) Il Consiglio Direttivo stabilirà lo svolgimento di eventuali attività in collaborazione od in unione con terzi, provvedendo alle eventuali regolamentazioni delle attività stesse.

Art. 35) I membri del Consiglio Direttivo non potranno votare nelle deliberazioni che attengano ad argomenti o fatti che implichino eventualmente la loro responsabilità.

Art. 36) Attribuzioni specifiche dei seguenti organi:

a) Il Presidente che ha la rappresentanza e la firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, firma le deliberazioni sociali, i bilanci, la corrispondenza ed in ogni altro atto o contratto debitamente approvato dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea; dirige l’Associazione, ne controlla il suo funzionamento, nomina lo staff dirigenziale proponendolo all’Assemblea dei soci.

b) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali verrà espressamente delegato;

c) il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dirige la Segreteria, provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali delle riunioni di consiglio ed alla regolare tenuta dei libri sociali, organizza la lista dei soci, provvede a sollecitare i morosi alla regolarizzazione del pagamento delle quote sociali.

  • IL COLLEGIO ARBITRALE

Art. 37) Un Collegio Arbitrale verrà insediato ogniqualvolta sarà necessario dirimere eventuali controversie incorse tra soci e l’Associazione e fra soci stessi. Detto Collegio sarà composto da tre arbitri, dei quali due saranno scelti da ciascuna delle parti ed il terzo, nominato in accordo tra quest’ultimi con funzione di Presidente, sarà scelto tra persone di elevata statura morale e esperte nella materia da trattare. Le decisioni del Collegio Arbitrale saranno vincolanti ed inappellabili, salvo che la legge disponga diversamente. A nessun titolo saranno ammessi emolumenti economici per il conferimento e lo svolgimento dell’incarico arbitrale, che dovrà essere espletato unicamente a titolo gratuito.

  • SCIOGLIMENTO

Art. 38) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci anche per delega. L’Assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’Autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione, esclusa comunque la ripartizione dello stesso tra i soci. La destinazione del patrimonio avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta per legge.

Art. 39) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

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